mercoledì 26 giugno 2013

TIK CIUFF TIK CIUFF 2: ANCORA SU EQUITALIA

Il potere di cui dispone EQUITALIA (di cui si sussurra residenza fiscale in paesE esentasse) è praticamente immenso fin quando incontra la povera gente. Miracolosamente per i soliti pochi, alchimie machiaveliche consentono di sfuggire a qualsiasi controllo.
Il presidente di Federcontribuenti Paccagnella in un comunicato stampa, ricorda: 

Ricordo, di come, durante la Seduta n. 332 del 7/6/2010, si interrogava il Governo su Equitalia in merito all’esistenza di una circolare nella quale era riportato un dettagliato elenco di persone, imprese e partiti a cui non bisognava inoltrare procedure esecutive e comunque si davano disposizioni di non riscuotere il dovuto all’erario. Che fine ha fatto questa indagine? ”.

State certi che se scoprissimo i nomi, sarebbe evidente anche la loro reale disponibilità economica.

Qundo raccontano di non trovare il denaro per evitare alla gente comune di pagare l'IMU  non cretegli. E' falso! 



Di seguito una vicenda da tenere nella memoria, non si sa mai.

La Cassazione Civile Tributaria n. 4516 del 22 febbraio 2012, stabilisce che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione.L’operato di Equitalia non deve risultare ricostruibile soltanto attraverso difficili indagini che non competono al contribuente, perché se così fosse, risulterebbe violato il diritto di difesa del destinatario dell’atto.La Cassazione ha precisato che sono illegittimi tutti gli atti di riscossione notificati dopo giugno 2008, se privi dell’indicazione della base di calcolo degli interessi: quindi sono tutte illegittime le cartelle Equitalia notificate dopo giugno 2008.
La commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 92 del 1° ottobre 2012 ha stabilito che l'atto di riscossione deve indicare tutti quegli elementi che consentano al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal concessionario.

http://www.iconicon.it/blog/2013/06/sentenza-contro-equitalia/

FINE ALLARME TIK CIUFF




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